Condizioni Generali di Contratto
1. Fonti Legislative
La vendita di pacchetti turistici, sia che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che internazionale, è disciplinata fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art.3 del D.LGS n.79 del 23 maggio 2011 (Codice del Turismo) -.dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratificata ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23/4/1970 – in quanto applicabile – nonché dal Codice del Turismo (art. 32-51) e sue successive modificazioni.
2. Regime amministrativo
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. Definizioni
4. nozione di pacchetto turistico
La nozione di pacchetto o turistico è la seguente: “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati , venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto o di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto o turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. informazione al turista - scheda tecnica
6. prenotazioni
7. pagamenti
8. prezzo
9. modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modifi care in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetta la proposta di modifi ca di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente il dirtto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3°comma dell’articolo 10. Il turista può esercitare i diritto sopra previsto anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo online o nel Programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore caso fortuito, relativi al pacchetto o turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti , nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett . e Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto o della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. recesso del turista
11. modifiche dopo la partenza
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternati va, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovate giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. sostituzioni
13. obblighi dei turisti
14. classificazione alberghiera
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
15. regime di responsabilità
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. limiti del risarcimento
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.
17. obbligo di assistenza
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. reclami e denunce
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza – sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
19. assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confrontidelle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.
20. strumenti alternativi di risoluzione delle contestazioni
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista – a catalogo, sul proprio sito o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioniinsorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. fondo di garanzia (art. 51 cod. tur.).
addendum
condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici
a) disposizioni normative
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
b) condizioni di contratto
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art.18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 legge n. 38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
scheda tecnica ex. art. 5 - parte integrante delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici.
Protocollo Provincia di Milano n. 014988 del 30/05/2013
La validità del presente catalogo on-line: dal 01/09/2024 al 30/06/2025.
Termini di pagamento: il turista è tenuto a corrispondere un acconto del 30 % del prezzo del pacchetto turistico secondo quanto riportato all’art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici, mentre il saldo del prezzo del pacchetto prenotato dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della partenza, salvo diverso specifico accordo.
Penalità di annullamento: al turista che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per i casi elencati al primo comma dell’articolo 10 (delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto dall’articolo 7, 1° comma (delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e tranne ove diversamente specificato in seguito e/o in fase di conferma dei servizi, saranno addebitati a titolo di penale la relativa percentuale della quota di partecipazione, a seconda del numero di giorni che mancano alla data di partenza del viaggio:
– oltre tale termine: 100 % della quota di partecipazione
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